PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il servizio, iniziato nel comune in cui è stata rilasciata la licenza, preveda il prelevamento dell'utente in un comune diverso da quello di partenza, la richiesta di prestazione deve essere comprovata da lettera di incarico sottoscritta dall'utente».